sabato, Febbraio 7, 2015 Categoria: Senza categoria

Luigi Chiatti: il nodo finale della pena scontata e della pericolosità sociale.

il-caccaitore-di-bambini-2 Dunque il magistrato di Sorveglianza ha  valutato che Luigi Chiatti è , dopo oltre venti anni di carcere, ancora socialmente pericoloso e che quindi non sussistono le condizioni per revocare la misura di sicurezza che stabilisce per  geometra di Foligno una permanenza di almeno tre anni in una struttura di custodia e di cura una volta finita di scontare la carcerazione. Misura di sicurezza dettata nella sentenza della Corte d’Appello di Perugia,  con la condanna a trenta anni di carcere e diventata definitiva dopo il vaglio della Cassazione. I legali  del duplice omicida,Guido Bacino e Claudio Franceschini si sono opposti  all’esecuzione della misura di sicurezza (dal carcere al manicomio criminale)  presentando un ricorso al Tribunale di Sorveglianza. Non si conoscono i termini questo appello, ma è probabile che i due difensori chiederanno una nuova valutazione psichiatrica del loro assistito magari attraverso una sorta di superperizia  per avere più certezze scientifiche aggiornate. Prima udienza il 17 febbraio. Solo allora si potrà capire l’orientamento del Tribunale e riaprire il dibattito sul futuro del giovane che ha ucciso due bambini Simone Allegretti e  Lorenzo Paolucci, si è autodefinito “il mostro di Foligno”, durante il processo dichiarerà che una volta libero l’avrebbe fatto ancora. <<Sulla sua pericolosità sociale non abbiamo mai avuto dubbi>> ha tagliato corto il legale delle famiglie delle due piccole vittime, Giovanni Picuti.Si discute di questo perché Luigi Chiatti che non ha mai usufruito dei benefici previsti dalla legge (come ad esempio la semilibertà) ma solo di una serie di sconti per buona condotta (in genere 45 giorni ogni sei mesi) ha praticamente saldato  la parte carceraria dei suoi conti con la giustizia e dovrebbe uscire a settembre se non a giugno di quest’anno. Resta- come dsi è detto di dare esecutività alla misura di sicurezza dei tre anni in un manicomio criminale o in una delle strutture alternative  che al momento non risultano approntate. L’articolo   679 del codice di procedura penale ci aiuta spiegando ai cronisti che << Quando una misura di sicurezza…è stata ordinata con sentenza il magistrato di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero o di ufficio, accerta se l’interessato è persona socialmente pericolosa e adotta i provvedimenti conseguenti, premessa, ove occorra, la dichiarazione disabilità o professionalità nel reato. Provvede altresì, su richiesta del pubblico ministero, dell’interessato, del suo difensore o di ufficio, su ogni questione relativa nonché sulla revoca della dichiarazione di tendenza a delinquere >>. Da Fabio Fiorentin e dal sito diritto.it abbiamo quello che ci serve per riflettere sul termine di pericolosità sociale.  <<Il concetto di pericolosità può essere analizzato con riferimento alla pericolosità potenziale di un soggetto – a prescindere cioè dalla valutazione della concreta estrinsecazione di tale qualità personale attraverso il compimento effettivo di un fatto-reato o di altro atto umano pericoloso – ovvero può essere inteso quale valutazione di carattere prognostico, un giudizio, cioè, che si attua post-delitto, proiettandosi nel futuro, con la finalità di verificare il grado di probabilità che la persona possa tornare, nuovamente, a commettere illeciti penali. In tale ultimo ambito si colloca il campo di applicazione delle misure di sicurezza personali. In relazione alla natura del danno temuto o meglio alle manifestazioni attraverso le quali il probabile danno può derivare,molti Autori, con specifico riferimento alla pericolosità post-delittuosa ed extra-delittuosa, anziché parlare  di pericolosità sociale preferiscono la locuzione “pericolosità criminale”, posto che è la probabilità della commissione di reati futuri che viene in discussione. L’espressione “pericolosità sociale” ha in realtà la sua ragion d’essere nel codice, nella circostanza che, applicandosi le misure di sicurezza anche ai soggetti non imputabili, si è ritenuto che l’espressione stessa meglio corrispondesse a ciò che dagli anzidetti soggetti si può temere, cioè non un reato punibile,bensì solo un fatto previsto come reato.   La giurisprudenza declina il concetto nei termini seguenti: “La  pericolosità è una qualità, un modo di essere del soggetto, da cui si  deduce la probabilità che egli commetta nuovi reati. essa si differenzia dalla  capacità criminale, che esiste sempre in misura più o meno accentuata,  per  il  fatto stesso che il soggetto ha già commesso il reato e costituisce  quindi  una  attitudine soggettiva alla commissione dei reati stessi. La  capacità  criminale  è quindi il genus e la pericolosità la species, poichè  la prima è solo possibilità, mentre la seconda è probabilità di compiere  illeciti  penali.  la pericolosità coincide solo con la dimensione prognostico  – preventiva della capacità criminale ma non con quella etico – retributiva  della  medesima>>.

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